La Sicurezza nel settore industriale ha assunto, negli ultimi anni, un ruolo di fondamentale importanza in quanto costituisce parte integrante della stessa attività produttiva, e questo perché il raggiungimento di elevati livelli di sicurezza consente di salvaguardare sia le persone e la loro salute, sia il patrimonio ambientale, sia il patrimonio aziendale.
In aggiunta a quanto sopra la legislazione vigente individua, in capo al Datore di Lavoro ovvero al Gestore di stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante, la responsabilità in ordine agli obblighi puntuali cui adempiere, e la cui inosservanza è penalmente sanzionata nel caso di accertata violazione, quali:
- mantenere e garantire lo stato di efficienza dei sistemi, dei dispositivi, e delle attrezzature di sicurezza antincendio;
- effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo opportune cadenze temporali.
Pertanto, i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione effettuati, devono per legge essere annotati in un apposito registro che deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza (obblighi connessi con l’esercizio dell’attività).
I principali riferimenti normativi inerenti la sicurezza antincendio ed in particolare i controlli e gli interventi periodici da effettuare sono i seguenti:
- il DM. 10 marzo 1998 riguardante i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro;
- il Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 151/11 recante la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.
In particolare, l’art. 64 del Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i. riguardante gli obblighi del Datore di Lavoro impone allo stesso di provvedere, tra le altre cose affinché:
– i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
– gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all’eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.
L’inosservanza di tali obblighi, ai sensi dell’art. 68 dello stesso Decreto Legislativo 81/08, è sanzionata in funzione della particolare violazione e determina l’applicazione di un provvedimento prescrittivo ai sensi dell’art. 20 del Decreto Legislativo 758/94.
Quanto sopra assume particolare importanza negli stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante, per i quali, oltre agli obblighi derivanti dalle normative sopra riportate si aggiungono quelli si cui al D. Lgs. 105/15 recante l’Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose